Tasse e tributi

Addizionale Comunale all’IRPEF

I Comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF – Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.

L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Affinché le stesse delibere abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.
Si deve aggiungere che, in virtù della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente.

 

ANNO 2020: si conferma l’aliquota unica pari allo 0,2%.

 

 

IMU – Imposta Municipale Unica

E’ l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

ANNO 2023:

ACCONTO: Scarica allegato

SALDO: SALDO IMU 2023

ANNO 2022:

ACCONTO:  Scarica allegato

SALDO: Scarica allegato

ANNO 2021:

ACCONTO:  Scarica allegato

SALDO: Scarica allegato

 

TaRi – Tassa sui Rifiuti

E’ il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

ANNO 2021: in aggiornamento.

Allegati:

 

Canone Unico Patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 1 comma 816 della L. 160/2019, l’Amministrazione ha istituito a decorrere dal I gennaio 2021 il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie che sostituisce: la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).

Allegati:

 

Per approfondimenti si rinvia al sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

 

Coordinate dei pagamenti

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Il Conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia è utilizzabile solo da parte di altri enti pubblici.

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